Il 25 marzo 2026 rimarrà negli annali delle Nazioni Unite come il giorno della verità. Con l’adozione della Risoluzione A/80/L.48, l’Assemblea Generale ha finalmente dato un nome definitivo a quattro secoli di orrore: il traffico di africani schiavizzati non è solo una “tragedia”, ma il più grave crimine contro l’umanità. Eppure, mentre 123 nazioni votavano per restituire dignità a 12 milioni di anime deportate e ai loro discendenti, tre nomi sono risaltati nel tabellone rosso dei voti contrari: Stati Uniti, Israele e Argentina.

Il rifiuto di questi tre Stati non è solo una scelta diplomatica; è un atto di resistenza contro la giustizia riparativa. Le giustificazioni addotte — il rischio di creare una “gerarchia dei crimini” o il principio di “irretroattività” — suonano come cinici sofismi legali.
Affermare che definire la schiavitù razziale come il crimine “più grave” sminuisca altre atrocità è un paradosso logico: come può il riconoscimento della più grande migrazione forzata e della “morte sociale” di un intero continente danneggiare la memoria di altri popoli? La verità è più cruda: chi ha votato “No” non teme la gerarchia dei crimini, teme la gerarchia dei risarcimenti. Riconoscere la schiavitù come jus cogens (norma imperativa inderogabile) significa ammettere che il plusvalore che ha edificato i grattacieli di Wall Street e alimentato le rivoluzioni industriali è, a tutti gli effetti, il provento di un crimine che non cade mai in prescrizione.
Il voto contrario degli Stati Uniti è particolarmente stridente. Un Paese che ha fondato la propria ricchezza sulla dottrina del partus sequitur ventrem (lo status di schiavo ereditato per via materna) e che oggi si erge a giudice dei diritti umani nel mondo, si rifiuta di validare un documento che chiede scuse formali e riforme sistemiche.
Ancor più inquietante è la posizione di Israele e Argentina, nazioni i cui leader sono attualmente sotto la lente della Corte Penale Internazionale o al centro di aspre polemiche per violazioni dei diritti umani. Rifiutare la risoluzione significa, implicitamente, rifiutare l’idea che un regime di violenza istituzionalizzata e deumanizzazione possa essere sanzionato a posteriori dalla comunità internazionale.
Il silenzio complice dell’Europa
Non meno amara è l’astensione dell’Unione Europea, Italia inclusa. Mentre il Ghana e l’Unione Africana presentavano le riparazioni non come un “regalo”, ma come la restituzione di un debito strutturale per sanare il sottosviluppo forzato, l’Europa si è trincerata dietro un silenzio attendista. È la difesa di un sistema che preferisce destinare qualche milione di euro a “iniziative culturali” (come fatto dai Paesi Bassi) piuttosto che affrontare una seria rinegoziazione dei debiti esteri o la restituzione incondizionata dei beni culturali saccheggiati.
La risoluzione A/80/L.48 ci ricorda che la schiavitù non è finita con l’abolizionismo dell’Ottocento; essa è proseguita nel colonialismo e sopravvive oggi nel razzismo strutturale e nelle disuguaglianze economiche globali.
Il voto contrario di USA, Israele e Argentina ha rivelato quello che molti nel Global South denunciano da tempo: per alcune potenze, i diritti umani sono uno strumento di pressione politica da usare contro gli avversari, ma diventano un “pericoloso precedente” quando mettono in discussione le fondamenta della propria ricchezza.
La domanda posta dai leader africani oggi risuona più forte che mai: il mondo è pronto per una giustizia che non guardi in faccia ai potenti, o la Storia continuerà a essere scritta — e “mozzata” — solo da chi ha tenuto in mano la frusta?
La risoluzione non è vincolante ma è rilevante sul piano storico, per la sua capacità di evidenziare le responsabilità storiche di un crimine e le sue conseguenze nel presente e potrebbe essere una base su cui poggiare richieste di indennizzo, di restituzione dei beni sottratti e di una riforma dei programmi scolastici che tratti l’argomento in modo più onesto e completo.
È arrivato il momento di riconoscere che tra il XV ed il XIX seclo, circa 12 milioni di persone furono catturate, vendute, deportate, schiavizzate, private di ogni controllo sul proprio corpo, sul proprio lavoro, sulle proprie relazioni sociali. Come ha affermato il segretario generale delle Nazioni Unite António Guterres, non si trattò solo di lavoro forzato, ma di “un meccanismo di sfruttamento di massa e di deliberata disumanizzazione di uomini, donne e bambini”.
Un crimine che, mentre generava in Africa instabilità politica e sociale, alimentava lo sviluppo economico e industriale delle nazioni che beneficiavano di tale attività criminale. E quando la schiavitù fu abolita e il commercio transatlantico degli schiavi cessò, si aprì la fase della conquista diretta, da parte degli stessi attori, con dinamiche di colonizzazione e sfruttamento.
Il motivo per cui oggi nazioni come gli Stati Uniti o il Regno Unito (che si è astenuto) sono così caute è che riconoscere la schiavitù come “il più grave crimine” non è solo un atto morale, ma un’ammissione di debito finanziario.
Molte di queste nazioni sostengono che la loro attuale ricchezza sia frutto dell’ingegno e della democrazia, ma la risoluzione A/80/L.48 ricorda al mondo che quella ricchezza ha una radice precisa: 400 anni di lavoro rubato e di deumanizzazione sistematica.
Se guardiamo alla storia della tratta transatlantica, la lista dei beneficiari non comprende solo le potenze che materialmente gestivano le navi, ma un intero sistema economico europeo e americano che si è letteralmente costruito sulle fondamenta del lavoro forzato.
Ecco i principali attori che hanno accumulato ricchezza e potere grazie a questo sistema:
1. Il Regno Unito (Il leader della tratta)
Dopo il 1713, la Gran Bretagna divenne la principale nazione negriera al mondo.
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Città arricchite: Porti come Liverpool, Bristol e Londra sono cresciuti esponenzialmente grazie ai profitti del commercio triangolare.
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Industrializzazione: I capitali accumulati con la schiavitù sono stati reinvestiti nelle prime fabbriche tessili, nelle miniere di carbone e nelle ferrovie, accelerando la Rivoluzione Industriale.
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Finanza: Istituzioni bancarie e assicurative globali (come i Lloyd’s di Londra) sono nate per assicurare i “carichi” umani e finanziare le spedizioni.
2. Il Portogallo e il Brasile
Il Portogallo fu il primo a iniziare e l’ultimo ad abolire ufficialmente la tratta (attraverso il Brasile).
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Scala: Hanno trasportato quasi il 40% di tutti gli africani schiavizzati, destinati principalmente alle miniere d’oro e alle piantagioni di zucchero in Brasile.
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Impatto: La ricchezza prodotta ha sostenuto l’impero portoghese per secoli, rendendo Lisbona un centro nevralgico del commercio globale.
3. La Francia
Sotto Luigi XIV e i successori, la Francia divenne una potenza schiavista di primo piano.
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Le Antille: Colonie come Saint-Domingue (oggi Haiti) erano le più redditizie al mondo, producendo zucchero, caffè e indaco. Haiti era chiamata “la perla delle Antille” proprio per l’immensa ricchezza estratta dal sangue degli schiavi.
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Nantes e Bordeaux: Queste città furono trasformate in metropoli monumentali grazie ai proventi della tratta.
4. I Paesi Bassi
Gli olandesi furono i “corrieri” del mare, applicando logiche aziendali spietate alla schiavitù.
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WIC (Compagnia delle Indie Occidentali): Gestiva il traffico come una moderna multinazionale.
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Patrimonio: Amsterdam divenne la capitale finanziaria d’Europa anche grazie alla gestione dei mercati dei prodotti coloniali (zucchero e spezie) coltivati dagli schiavi.
5. Gli Stati Uniti
Sebbene nati come colonia, gli USA hanno costruito la loro ascesa economica sulla schiavitù, specialmente dopo l’invenzione della sgranatrice di cotone.
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Il Re Cotone: Il cotone prodotto nel Sud alimentava le fabbriche del Nord e quelle inglesi. Senza il lavoro gratuito degli schiavi, gli USA non sarebbero diventati una potenza economica mondiale nel XIX secolo.
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Wall Street: Molte delle prime fortune finanziarie di New York derivavano dal finanziamento delle piantagioni del Sud e dal commercio di prodotti schiavisti.
6. La Spagna
Nonostante inizialmente si appoggiasse a contratti con terzi (l’Asiento), la Spagna beneficiò immensamente della schiavitù nelle sue colonie (Cuba, Porto Rico, e il resto dell’America Latina) per l’estrazione di argento e la produzione agricola.
Anche i Paesi che non avevano colonie o navi negriere beneficiarono del sistema:
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Germania e Svizzera: Producevano tessuti e metalli che venivano scambiati sulle coste africane in cambio di prigionieri.
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Italia: I banchieri genovesi finanziarono molte delle prime spedizioni portoghesi e spagnole. Inoltre, il consumo di zucchero, caffè e cacao (prodotti della schiavitù) divenne la base della nuova cultura dei consumi dell’aristocrazia e della borghesia italiana.
Le compagnie di assicurazione
Il ruolo delle compagnie di assicurazione nella tratta transatlantica rappresenta forse l’anello più cinico e puramente matematico dell’intero sistema schiavista. Senza la copertura dei rischi finanziari fornita dal settore assicurativo, il commercio di esseri umani non avrebbe mai raggiunto una scala industriale, poiché i mercanti non avrebbero potuto proteggere i propri capitali dai naufragi, dalle rivolte a bordo o dalle malattie che decimavano il “carico”.
Al centro di questo apparato sorse la Lloyd’s di Londra, che tra la fine del XVII e il XVIII secolo divenne l’hub globale per le polizze marittime. All’epoca, le assicurazioni non vedevano alcuna differenza morale tra una cassa di tabacco e un uomo incatenato: entrambi erano classificati come “merce mobile” (chattel). La perdita di una vita umana durante la traversata veniva rimborsata esattamente come il danneggiamento di un macchinario, a patto che il decesso avvenisse per cause “esterne” come annegamento o insurrezione.
Un caso emblematico che scosse l’opinione pubblica dell’epoca, e che oggi torna prepotentemente nel dibattito sulla risoluzione ONU del 2026, è il massacro della nave Zong nel 1781. Quando l’equipaggio si accorse che le scorte d’acqua stavano finendo, il capitano ordinò di gettare in mare 132 africani ancora vivi. Il motivo era puramente economico: l’assicurazione copriva la perdita del “carico” per annegamento (considerato un incidente marittimo), ma non il decesso per sete o stenti a bordo (considerato negligenza del mercante). La compagnia di assicurazione inizialmente rifiutò di pagare, ma non per motivi umanitari, bensì per una disputa tecnica sul rischio.
Questo intreccio tra finanza e schiavitù non si limitava all’Inghilterra. Negli Stati Uniti, compagnie come la Aetna, la New York Life e la Southern Life Insurance Company emisero polizze sulla vita degli schiavi a beneficio dei loro proprietari. Se un lavoratore forzato moriva in miniera o nei campi di cotone, il padrone riceveva un indennizzo, trasformando la morte dell’africano in un’ulteriore fonte di profitto monetario.
Oggi, nel 2026, queste istituzioni finanziarie sono tra le più preoccupate dalla Risoluzione A/80/L.48. Se la schiavitù viene riconosciuta come il più grave crimine contro l’umanità e norma di jus cogens, le attuali multinazionali assicurative che hanno ereditato i capitali e le strutture di quelle società settecentesche potrebbero trovarsi di fronte a richieste di riparazioni senza precedenti. Il loro rifiuto di ammettere questa responsabilità storica si scontra con il fatto che molti dei palazzi e dei fondi di investimento che oggi dominano la City di Londra o Wall Street sono stati letteralmente cementati con i premi assicurativi pagati per garantire il successo della tratta atlantica.
Testo in italiano (tradotto da IA Gemini)
Dichiarazione del traffico di africani schiavizzati e della schiavitù razziale degli africani come il più grave crimine contro l’umanità
L’Assemblea Generale,
Richiamando gli scopi, le finalità e i principi della Carta delle Nazioni Unite,
Riaffermando la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, che ha proclamato che nessuno sarà tenuto in schiavitù o servitù e che la schiavitù e la tratta degli schiavi saranno proibite in tutte le loro forme,
Riaffermando inoltre i principi di uguaglianza e non discriminazione contenuti nella Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, e incoraggiando il rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali per tutti senza distinzione di alcun tipo, come razza, colore, sesso, lingua, religione, opinione politica o di altro tipo, origine nazionale o sociale, proprietà, nascita o altro status,
Sottolineando che il Patto Internazionale sui Diritti Civili e Politici riafferma la proibizione della schiavitù e della tratta degli schiavi, e che sia il Patto Internazionale sui Diritti Civili e Politici sia il Patto Internazionale sui Diritti Economici, Sociali e Culturali riaffermano che il riconoscimento della dignità inerente e dei diritti uguali e inalienabili di tutti i membri della famiglia umana è il fondamento della libertà, della giustizia e della pace nel mondo, e la Convenzione Internazionale sull’Eliminazione di ogni Forma di Discriminazione Razziale, che stabilisce che tutti gli esseri umani sono uguali davanti alla legge e hanno diritto a un’uguale protezione della legge contro ogni discriminazione e contro ogni incitamento alla discriminazione,
Riaffermando la Dichiarazione e il Programma d’Azione di Durban, che hanno riconosciuto che la schiavitù e la tratta degli schiavi, compresa la tratta transatlantica, sono state tragedie atroci nella storia dell’umanità non solo per la loro aberrante barbarie, ma anche in termini di portata, natura organizzata e specialmente per la negazione dell’essenza delle vittime, riconoscendo inoltre che la schiavitù e la tratta degli schiavi sono un crimine contro l’umanità e avrebbero dovuto esserlo sempre, specialmente la tratta transatlantica, e accogliendo con favore il venticinquesimo anniversario nel 2026 dell’adozione della Dichiarazione e del Programma d’Azione,
Sottolineando la sua risoluzione 68/237 del 23 dicembre 2013, con la quale ha proclamato il primo Decennio Internazionale per le Persone di Discendenza Africana e ha ribadito che tutti gli esseri umani nascono liberi ed uguali in dignità e diritti e hanno il potenziale per contribuire costruttivamente allo sviluppo e al benessere delle loro società, e che ogni dottrina di superiorità razziale è scientificamente falsa, moralmente condannabile, socialmente ingiusta e pericolosa e deve essere respinta, insieme alle teorie che tentano di determinare l’esistenza di razze umane separate, e accogliendo con favore la proclamazione del periodo 2025–2034 come Secondo Decennio Internazionale per le Persone di Discendenza Africana,
Richiamando l’impegno, stabilito nella sua Dichiarazione sulle Generazioni Future, di eliminare tutte le forme di disuguaglianze storiche e strutturali persistenti, anche riconoscendo, affrontando e adottando misure efficaci per rimediare alle tragedie del passato e alle loro conseguenze, ed eradicare tutte le forme di discriminazione,
Richiamando inoltre le sue risoluzioni 2142 (XXI) del 26 ottobre 1966 (21 marzo: Giornata internazionale per l’eliminazione della discriminazione razziale), 61/19 del 28 novembre 2006 (25 marzo 2007: Giornata internazionale per la commemorazione del bicentenario dell’abolizione della tratta transatlantica degli schiavi), 62/122 del 17 dicembre 2007 (25 marzo: Giornata internazionale della memoria delle vittime della schiavitù e della tratta transatlantica degli schiavi), 75/170 del 16 dicembre 2020 (31 agosto: Giornata internazionale per le persone di discendenza africana), 78/323 del 13 agosto 2024 (25 luglio: Giornata internazionale delle donne e delle ragazze di discendenza africana) e 80/106 del 5 dicembre 2025 (14 dicembre: Giornata internazionale contro il colonialismo in tutte le sue forme e manifestazioni), riconoscendo quanto poco si sappia del periodo di 500 anni di colonialismo, della tratta transatlantica degli schiavi e delle sue conseguenze durature, avvertite in tutto il mondo, e condannando nei termini più forti i crimini commessi durante l’era coloniale,
Riconoscendo quanto poco si sappia dei 400 anni di tratta transatlantica degli schiavi e delle sue conseguenze durature, avvertite in tutto il mondo, e accogliendo con favore l’importanza di continuare l’educazione e la sensibilizzazione e l’accresciuta attenzione che la commemorazione dell’Assemblea Generale ha portato al tema, compreso l’innalzamento del suo profilo in molti Stati,
Richiamando l’erezione del monumento permanente in onore delle vittime della schiavitù e della tratta transatlantica degli schiavi, l’Ark of Return (L’Arca del Ritorno), presso la sede delle Nazioni Unite,
Riconoscendo il lavoro dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’Educazione, la Scienza e la Cultura (UNESCO) sulla creazione del programma “Le Rotte dei Popoli Schiavizzati”, e di vari meccanismi delle Nazioni Unite per i diritti umani, tra cui il Gruppo di Lavoro di Esperti sulle Persone di Discendenza Africana e il Forum Permanente sulle Persone di Discendenza Africana,
Prendendo atto della commemorazione nel 2024 del trentesimo anniversario del programma “Le Rotte dei Popoli Schiavizzati” dell’UNESCO e del lancio della sua Rete di Luoghi di Storia e Memoria legati alla Schiavitù e alla Tratta, nonché del primo Dialogo per la Giustizia Riparativa,
Prendendo inoltre atto delle iniziative intraprese dalle organizzazioni e dagli organismi competenti del sistema delle Nazioni Unite e dai meccanismi per i diritti umani contro il razzismo che chiedono rimedi efficaci e giustizia riparativa per gli africani e le persone di discendenza africana,
Prendendo ulteriormente atto della Proclamazione di Abuja dell’Organizzazione dell’Unità Africana del 1993 sulle riparazioni per la schiavitù, la colonizzazione e il neo-colonizzazione africana e della decisione 934 (XXXVIII) dell’Assemblea dell’Unione Africana del 16 febbraio 2025 sulla qualifica della schiavitù, della deportazione e della colonizzazione come crimini contro l’umanità e genocidio contro i popoli dell’Africa, che collettivamente considerano la schiavitù e la colonizzazione come gravi violazioni della dignità umana e affermano l’impegno continentale per il riconoscimento di queste ingiustizie storiche e la guarigione delle ferite attraverso le riparazioni,
Sottolineando l’appello dell’Agenda 2063 dell’Unione Africana per il ripristino del posto dell’Africa nella storia e la guarigione delle sue ferite, comprese quelle inflitte dalla schiavitù e dal colonialismo, e riconoscendo il piano in 10 punti della Comunità Caraibica (CARICOM) per la giustizia riparativa,
Prendendo atto della designazione da parte dell’Unione Africana del 2025 come “Anno della giustizia per gli africani e le persone di discendenza africana attraverso le riparazioni” e del periodo 2026–2036 come Decennio d’azione sulle riparazioni e il patrimonio africano, così come della Dichiarazione di Accra sulle riparazioni e la guarigione razziale,
Richiamando che il traffico su larga scala di africani schiavizzati ha segnato una profonda rottura nella storia umana le cui conseguenze si sono estese attraverso secoli e continenti, e che il XV secolo ha segnato l’inizio critico della storia eccezionale e oscura della cattura, del trasporto forzato e della schiavitù razziale degli africani attraverso la prima asta di massa sponsorizzata dallo Stato di africani catturati da Nar, Tider e dalla Baia di Arguin,
Riconoscendo che per 400 anni il traffico di africani schiavizzati e la schiavitù razziale hanno catturato forzatamente, mercificato e trasportato milioni di uomini, donne e bambini africani, costituendo la più grande migrazione forzata della storia e uno dei più lunghi sistemi di sfruttamento umano di massa organizzato, con altri milioni di persone morte durante la cattura, la detenzione e il traffico attraverso gli oceani,
Riconoscendo che diverse tradizioni legali e morali in tutto il mondo hanno affermato la dignità inerente di tutti gli esseri umani, e riconoscendo in particolare la giurisprudenza africana, come la Kouroukan Fouga (Carta Manden) del 1235, che stabilì attraverso l’articolo 5 che ognuno ha diritto alla vita e alla preservazione dell’integrità fisica e stabilì la sovranità della vita sulla proprietà,
Riconoscendo che gli africani e le persone di discendenza africana hanno continuamente resistito, contestato e intrapreso azioni legali contro i crimini della schiavitù e della tratta fin dal loro inizio, anche attraverso la tradizione abolizionista Africana lunga più di sei secoli, i primi atti di resistenza e testimonianza, la diplomazia di Stato, le lotte armate e l’uso strategico di tribunali e petizioni per affermare i diritti umani, la dignità, l’autonomia sui propri corpi e la sovranità territoriale,
Prendendo atto della progressiva codificazione della schiavitù razziale degli africani in tutto il mondo, tra cui la bolla papale Dum Diversas del 18 giugno 1452 e la Romanus Pontifex dell’8 gennaio 1455, che autorizzavano la riduzione delle persone africane in “schiavitù perpetua”; lo standard commerciale portoghese peça de Índias del 1° luglio 1513, che calcolava legalmente gli africani schiavizzati come unità di accumulo; l’Asiento de Negros spagnolo del 18 agosto 1518, che trasformò la persona africana in una “merce tassabile”; lo Statuto della Compagnia Olandese delle Indie Occidentali del 3 giugno 1621, che classificava gli africani come res mobiles (beni mobili); lo Slave Code delle Barbados del 14 maggio 1661 (legge inglese); il Code Noir francese del marzo 1685, che definiva legalmente gli africani schiavizzati come meubles (mobili) privati di ogni diritto; e il principio statutario della Virginia del partus sequitur ventrem (“lo status segue il grembo”) del dicembre 1662, che creò lo status di proprietà biologicamente ereditario attraverso il grembo delle madri africane schiavizzate,
Richiamando l’emergere di alcune sfide legali e sviluppi giudiziari nel XVIII secolo che misero in discussione la legalità e la moralità dei sistemi di schiavitù degli africani,
Richiamando inoltre l’Atto Finale del Congresso di Vienna del 1815, in cui i plenipotenziari riconobbero la tratta degli schiavi come ripugnante ai principi di umanità e moralità universale, esprimendo il desiderio di porre fine a una piaga che aveva così a lungo desolato l’Africa, degradato l’Europa e afflitto l’umanità,
Accogliendo con favore il centenario nel settembre 2026 della Convenzione sulla Schiavitù adottata dalla Società delle Nazioni nel 1926, e notando la definizione di schiavitù all’articolo 1(1) come “lo stato o la condizione di una persona sulla quale sono esercitati tutti o alcuni dei poteri legati al diritto di proprietà”,
Notando l’adozione nel 1956 della Convenzione Supplementare sull’Abolizione della Schiavitù, della Tratta degli Schiavi e delle Istituzioni e Pratiche Simili alla Schiavitù, che definiva la tratta degli schiavi includendo tutti gli atti coinvolti nella cattura, acquisizione o cessione di una persona con l’intento di ridurla in schiavitù,
Prendendo atto che la Carta Africana dei Diritti dell’Uomo e dei Popoli ha riaffermato all’articolo 5 che ogni individuo ha diritto al rispetto della dignità inerente e che ogni forma di sfruttamento, in particolare la schiavitù e la tratta, deve essere proibita,
Notando che gli Stati parte dello Statuto di Roma della Corte Penale Internazionale hanno codificato la riduzione in schiavitù come un crimine contro l’umanità,
Ribadendo che il traffico di africani schiavizzati e la schiavitù razziale degli africani hanno violato i diritti umani fondamentali e hanno costituito un crimine contro l’umanità,
Riaffermando che i crimini legati al traffico di africani schiavizzati e alla schiavitù razziale non sono soggetti a termini di prescrizione,
Prendendo atto del principio fondamentale riflesso nelle tradizioni legali e morali africane secondo cui “un crimine non marcisce”, e affermando che non possono esserci termini di prescrizione per i crimini contro l’umanità e che i crimini gravi generano obblighi continui finché non vengono affrontati attraverso la verità, la giustizia e la riparazione,
Riaffermando che, secondo il diritto internazionale, gli Stati hanno la responsabilità per atti internazionalmente illeciti e l’obbligo di far cessare l’atto, offrire garanzie di non ripetizione e fornire una riparazione completa per il danno causato (restituzione, risarcimento e soddisfazione),
Riconoscendo che l’inizio della schiavitù razziale è stato storicamente senza precedenti nel suo disegno legale e strutturale, essendo il primo regime globale a codificare gli esseri umani e i loro discendenti come proprietà ereditabile, alienabile e perpetua, e a istituzionalizzare la gerarchia razziale come principio di governo dell’ordine politico ed economico internazionale,
Riconoscendo il traffico di africani schiavizzati e la schiavitù razziale come un crimine le cui logiche morali, legali, sociali ed economiche continuano a informare il razzismo strutturale, le disuguaglianze razziali e il sottosviluppo che colpiscono sproporzionatamente gli africani e le persone di discendenza africana in tutto il mondo,
Riconoscendo inoltre l’eccezionale natura di genere di tale traffico, in cui le donne e le ragazze africane sono state sistematicamente sottoposte a violenza sessuale, riproduzione forzata e servitù domestica,
Notando con preoccupazione l’applicazione di principi statutari come il partus sequitur ventrem, che ha sistematicamente sfruttato i diritti riproduttivi e materni delle donne e delle ragazze africane,
Riconoscendo che la portata delle vittime, la portata geografica, la durata, la mercificazione e la deliberata deumanizzazione prodotta dalla schiavitù razziale degli africani hanno generato conseguenze globali così durature da giustificare il riconoscimento della tratta transatlantica degli schiavi e della schiavitù come il più grave crimine contro l’umanità,
- Condanna inequivocabilmente il traffico di africani schiavizzati e la schiavitù razziale degli africani, la schiavitù e la tratta transatlantica come l’ingiustizia più disumana e duratura contro l’umanità;
- Dichiara il traffico di africani schiavizzati e la schiavitù razziale degli africani come il più grave crimine contro l’umanità;
- Sottolinea che tale traffico e schiavitù costituiscono il più grave crimine contro l’umanità a causa della rottura definitiva nella storia del mondo, della scala, della durata, della natura sistemica, della brutalità e delle conseguenze durature;
- Riconosce che il traffico di africani e la schiavitù razziale costituiscono violazioni dello jus cogens (norme imperative del diritto internazionale);
- Riafferma il riconoscimento collettivo degli impatti profondi dei regimi di schiavitù e colonialismo e della persistenza del razzismo e del neo-colonialismo;
- Afferma l’importanza di affrontare i torti storici e sottolinea che le richieste di riparazione rappresentano un passo concreto verso il rimedio a tali torti;
- Nota che, in vari contesti storici, riparazioni e altre forme di risarcimento sono state fornite per altri crimini gravi commessi contro gruppi particolari, e nota con preoccupazione che nessun quadro riparativo completo è stato ancora realizzato per la schiavitù degli africani, nonostante la sua portata;
- Invita gli Stati membri a impegnarsi in un dialogo inclusivo e in buona fede sulla giustizia riparativa, incluse scuse formali e complete, misure di restituzione, risarcimento e garanzie di non ripetizione;
- Chiede la restituzione pronta e senza ostacoli di beni culturali, opere d’arte, manufatti e archivi nazionali di valore spirituale o storico ai paesi d’origine, senza spese;
- Incoraggia gli Stati membri a sostenere iniziative mirate alla giustizia riparativa e allo sviluppo sostenibile per i popoli colpiti;
- Richiede al Segretario Generale di rafforzare il coordinamento su memoria, educazione e ricerca relative al traffico di africani schiavizzati e alla schiavitù razziale;
- Incoraggia contributi volontari per sostenere tali sforzi di coordinamento;
- Invita l’Unione Africana, il CARICOM e altre organizzazioni regionali a collaborare nello sviluppo di quadri d’azione sulla giustizia riparativa;
- Incoraggia programmi educativi completi e iniziative di memorializzazione sulla schiavitù attraverso curricula, musei e campagne di sensibilizzazione pubblica;
- Richiede al Segretario Generale di presentare all’Assemblea Generale nella sua ottantaduesima sessione un rapporto sulle azioni intraprese dagli Stati in attuazione della presente risoluzione;
- Decide di includere nell’agenda provvisoria della sua ottantaduesima sessione il punto intitolato “Commemorazione dell’abolizione della schiavitù e della tratta transatlantica degli schiavi”.


